La violazione dell’esclusività è reato, nonché danno erariale per diverse voci

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 456 del 9 dicembre 2021


Nel caso in esame, il convenuto, pur avendo optato per il regime di intramoenia, ha svolto una serie di attività libero – professionali senza aver mai richiesto nessuna autorizzazione ed operando al di fuori dalla struttura ospedaliera di appartenenza, in violazione palese dell’obbligo di esclusiva.

Per questi stessi fatti, il GIP di Pisa avrebbe dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, limitatamente ai reati commessi fino al giorno 11 settembre 2010 (sent. n. 47/2017), mentre per il periodo successivo sarebbe già stata emessa sentenza di condanna in primo grado dal Tribunale di Pisa (sent. n. 620/2020).
L’esercizio dell’attività libero – professionale non autorizzata, in violazione delle regole del rapporto di lavoro in intramoenia, comporta che l’indennità di esclusività sia stata illegittimamente percepita dal convenuto (nello stesso senso, ex plurimis, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 356/2017), che pertanto risponde certamente di questa voce di danno, in misura pari ad € 88.103,24.
Nulla quaestio anche in merito al danno da disservizio, pari ad € 1.1.85,00 e derivante dai costi sostenuti dall’Azienda per l’accertamento dei fatti e dunque, in senso lato, tra le spese sostenute per ripristinare l’efficienza perduta (ex multis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 340/2019). Dev’essere rideterminato, invece, il danno da mancata percezione degli importi, che sarebbero spettati all’Azienda qualora il convenuto avesse svolto le attività libero – professionali in regime intramurario, in quanto la percentuale dovuta all’Amministrazione può essere calcolata soltanto sulle attività riconosciute come illecite.
Questa voce di danno è pari, pertanto, ad € 21.870,00.
In totale, il convenuto è dunque tenuto a versare all’Azienda Sanitaria la somma complessiva di € 111.158,24 (€ 88.103,24 per danno da indebita percezione dell’indennità di esclusività, € 1.1.85,00 per danno da disservizio ed € 21.870,00 per danno da mancata percezione della percentuale sulle prestazioni intramurarie).

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