In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 45397 dep. 9 dicembre 2021

Nel caso in esame, si è trattato di un “trasferimento” di beni, una delle attività espressamente indicate dalla norma incriminatrice. In particolare, di un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l. Per ciò stesso, vertendosi in ambito economico-imprenditoriale, deve escludersi che il trasferimento non riguardi “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero che esso trasferimento inerisca ad una “mera utilizzazione o godimento personale”, che scriminerebbe la condotta ex art. 648-ter.1. comma 4, cod. pen..

Tale trasferimento ha attuato, obbiettivamente, un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto. Il mutamento della titolarità del profitto è avvenuto attraverso una operazione tracciabile, ma tale requisito della transazione non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene. In questo senso, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974, secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.

In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). Occorre, tuttavia, tenere in conto che l’ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene deve essere “concreto”, così come prescrive la norma incriminatrice.

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