Corte di Cassazione, sentenza n 38592 del 6 dicembre 2021
Pacifico essendo tra le parti che l’ing. X si era prestato a svolgere una qualche attività professionale in favore della Y, l’assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l’esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d’opera professionale.
Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod. civ.), si deve però osservare che questa Corte ha in più occasioni affermato che in tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale (v. in tal senso le sentenze 14 novembre 1972, n. 3389, 21 agosto 1985, n. 4452, e 5 marzo 1987, n. 2318).
A questa giurisprudenza l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità.
D’altra parte, se si volesse escludere, nella specie, l’esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.