Per il recupero di un’erogazione indebita per false dichiarazioni, la prescrizione comincia a decorrere da quando si accerta l’illegittimità

Consiglio di Stato, parere n. 1847 del 7 dicembre 2021

Il signor -OMISSIS- aveva presentato la domanda unica per l’erogazione dei contributi AGEA per gli anni dal 2006 al 2015. 

Nel 2018, la Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico – finanziaria di Catania ha accertato che gli eredi avrebbero dovuto restituire gli indebiti aiuti percepiti, all’esito dell’accesso presso il Centro di assistenza agricola da cui sono emerse la falsità di alcune dichiarazioni.

I ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme ricevute per le campagne 2006 e 2007, in applicazione dell’articolo 73 del Regolamento CEE n. 796/2004 o comunque dell’articolo 2946 del codice civile, che pone come regola generale il termine decennale di prescrizione.

Parte della giurisprudenza (v. ad es. TAR Sicilia, Sez. II, n. 202/2021, non appellata) ha ritenuto che, qualora la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza. È dunque solo da tale momento che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile fare valere il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetto alla prescrizione decennale. La medesima sentenza del TAR Sicilia ha condiviso quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, Sent., 03/10/2019, n. 378/18).

Nel caso di specie, la comunicazione del Nucleo di polizia-economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, in data 7 agosto 2018, con protocollo 433979/18, ha trasmesso ad AGEA il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981, in base al quale l’Agenzia apprendeva la notizia sull’indebita percezione, da parte di -OMISSIS-, di cui i ricorrenti sono gli eredi, di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico, relativamente alle campagne dal 2006 al 2013. E’ dalla data di tale comunicazione che, alla luce delle considerazioni svolte, decorre il termine di prescrizione per il recupero delle indebite erogazioni da parte di AGEA.

E’ quindi infondato per l’intero il primo motivo del ricorso, relativo al decorso del termine prescrizionale.

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