Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 213 del 9 dicembre 2021
In base all’art.21 del capitolato, la verifica della regolare esecuzione degli adempimenti scaturenti dall’appalto era riservata alla Direzione Sanitaria dell’Azienda, secondo un dettagliato protocollo.
Tale riscontro veniva effettuato dal Dott. X, che sottoscriveva sia la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio che la determina di liquidazione della spesa. Quest’ultimo deve ritenersi, pertanto, l’unico responsabile per aver omesso ogni controllo sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali, consentendo la liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria di una molteplicità di fatture per prestazioni non previste dal capitolato e prive di idonea documentazione che ne attestasse la necessità e la effettiva esecuzione.
In ordine all’elemento psicologico, la reiterazione costante di attestazioni di regolare esecuzione se, da un lato, non può da sola costituire prova di condotta dolosa, pienamente consapevole e volontaria denota quanto meno, una gravissima, costante ed ingiustificabile negligenza, fonte di responsabilità amministrativa. Priva di rilievo appare, pertanto, l’osservazione della memoria difensiva dell’appellato secondo la quale a quest’ultimo era riconosciuto un “mero potere propositivo” e “nessun potere modificativo”, atteso che la responsabilità non deriva da determinazioni o modifiche di atti amministrativi, bensì dalla costante attestazione di regolare esecuzione di prestazioni non previste dal CSA e prive di alcun supporto probatorio.
In conclusione, possono essere poste a carico dell’appellato le spese non previste dal CSA, non documentate e non travolte dalla prescrizione quinquennale, per l’ammontare complessivo di euro 1.288.940,57