Consiglio di Stato, sentenza n. 8327 del 14 dicembre 2021
Allo scopo di sostenere le proprie ragioni, in particolare nella citata causa 18485/2018 la X Srl ha presentato all’Agenzia delle entrate un’istanza di accesso, al fine di ottenere copia di alcuni documenti relativi alla posizione fiscale di soggetti che erano controparti per produrli nel giudizio civile. Per la precisione, la società ha chiesto gli atti notarili o di dottore commercialista con i quali sono state apparentemente compiute le cessioni delle quote della Y S.r.l. dai consorti …., nonché da … alle società Red S.r.l. e alla Immobiliare Z S.r.l..
Ha poi chiesto, in primo luogo, per ciascuno di questi atti: a) l’accesso alla copia dei “movimenti bancari” ovvero degli assegni bancari, con i quali è stato eseguito il pagamento delle quote; b) l’accesso al quadro pertinente della dichiarazione dei redditi del cedente le quote, in cui questi avrebbe dovuto dichiarare il reddito corrispondente; c) l’accesso al documento, modello F24 o altro, da cui risulta il pagamento della corrispondente imposta sostitutiva dovuta sulla cessione.
L’Agenzia ha negato l’accesso.
Con la sentenza di primo grado il TAR ha accolto il ricorso presentato dalla società affittuaria contro tale diniego.
Al riguardo, si osserva che l’Adunanza Plenaria ha già affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
“a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.
Dall’esame dell’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo PEC, in data 20 febbraio 2019, dalla società X S.r.l. all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, Ufficio Territoriale di Milano 1 e all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia emerge chiaramente la strumentalità dei documenti rispetto alla finalità espressa nel giudizio civile di dimostrare il carattere simulato del trasferimento delle quote