Un protocollo “riservato” solo se è previsto dalla legge o con specifica motivazione


ANAC, Delibera numero 797 del 6 dicembre 2021

Il TUEL, in materia di accesso, con specifico riguardo al limite rappresentato dal carattere “riservato” di un documento, e quindi anche dell’inserimento di un documento nel “protocollo riservato”, ha previsto che tale limite operi solo in caso di una specifica previsione di legge oppure, sempre sulla base dell’art. 10 del TUEL che ne costituisce il fondamento, di una decisione temporanea e motivata da parte dei vertici dell’amministrazione. Ove quindi manchi una norma che legittimi la qualifica di un documento come riservato, la stessa legge impone che debba esserci un provvedimento che indichi le ragioni e la temporaneità della non accessibilità. Peraltro, tale ultima eccezione appare ammissibile solo per tutelare la riservatezza di individui, gruppi e imprese.

Alla luce di quanto sopra, una motivazione che riferisca esclusivamente dell’inserimento di un documento in un protocollo denominato “riservato”, senza alcuna ulteriore motivazione, non appare coerente con la disciplina in materia di trasparenza prevista dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

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