È danno erariale la corresponsione di emolumenti non previsti dalla contrattazione collettiva

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n 72 del 15 dicembre 2021

Il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Responsabile U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria X – sono stati convenuti in giudizio per la restituzione della somma complessiva di € 35.264,31 quale ritenuto danno derivante all’Azienda sanitaria per l’erogazione di compensi, ad un dipendente tecnico, per lo svolgimento della mansione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora in avanti, solo RSPP)

Vige, in tale ambito, il limite imposto dagli artt. 2, comma 3 e 45 del d.lgs. n. 165/2011, relativi al trattamento economico dei dipendenti pubblici.
In questa cornice normativa, ispirata al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione (v., ex multis, Corte dei conti, Sez. Aut., del. n. 7/2014; Sez. Contr. Veneto, del. n. 361/2013, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 401/2019, contenente richiami in senso conforme), si inseriscono solo le ipotesi derogatorie normativamente disciplinate, in un quadro di assoluta tassatività per le figure dirigenziali (v. art. 24 d.lgs. n.
165/2001) con aperture di poco maggiori per quelle non dirigenziali (v., ad es., i cd. incentivi per le funzioni tecniche, previsti dal Codice degli appalti; per il recupero delle imposte evase, per il personale dell’Amministrazione finanziaria e degli ee.ll., reintrodotti da ultimo con la l. n. 145/2018 o, ancora, i compensi per gli Avvocati degli Enti pubblici di cui alla l. n. 247/2012).
Alla luce delle coordinate sopra ricostruite, appare al Collegio che la remunerazione per l’incarico di RSPP – in linea di principio ammissibile, se effettuata secondo le previsioni di legge – nella fattispecie concreta per cui è causa non potesse che essere finanziata facendo ricorso agli istituti previsti dalla contrattazione collettiva del conferente Comparto Sanità.
Conseguentemente, va affermata la responsabilità dei sigg.ri
OMISSIS,OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS per il pregiudizio economico subito dall’Azienda sanitaria a seguito della corresponsione di emolumenti non dovuti.

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