Il danno erariale è attuale anche se non è prescritta l’azione di ripetizione dell’indebito

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n 72 del 15 dicembre 2021

Il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Responsabile U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria X – sono stati convenuti in giudizio per la restituzione della somma complessiva di € 35.264,31 quale ritenuto danno derivante all’Azienda sanitaria per l’erogazione di compensi, ad un dipendente tecnico, per lo svolgimento della mansione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora in avanti, solo RSPP)
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’azione sollevata in udienza dal Difensore dei convenuti.
Essa si basa sulla ritenuta inattualità del pregiudizio per l’ASReM, poiché sarebbe ancora possibile l’esperimento di un’azione di indebito oggettivo (soggetta, com’è noto, al termine prescrizionale ordinario decennale) per il recupero delle somme indebitamente erogate a partire dall’aprile 2012.
L’eccezione va respinta.
In disparte la circostanza che non risulta provato né allegato l’avvio di alcuna procedura recuperatoria da poter prendere in eventuale considerazione, va tenuto presente che, quand’anche se ne volesse ipotizzare il recupero in fase post-processuale, esso si presenterebbe come iniziativa nuova e caratterizzata da assoluta autonomia logico-giuridica rispetto alle condotte ed all’evento oggi contestati. Si versa infatti, nel presente giudizio, in una ipotesi di spesa illegittima e non di minore entrata (sempre che quest’ultima potesse assumersi realizzabile entro un termine prescrizionale e salve, comunque, le esposizioni dannose derivanti dall’intempestiva sua realizzazione).
In altri termini, la possibilità di recuperare gli esborsi dannosi corrisposti al dipendente (illegittimi, per quanto si dirà) non consente di superare il fatto che tale danno – al momento della presente decisione – è un fenomeno naturalisticamente e giuridicamente consumato, e non risulta rimosso.
Rebus sic stantibus, il suo eventuale recupero non potrebbe che essere valorizzato in un contesto successivo al giudizio odierno.

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