Non è possibile escludere dai limiti di spesa le retribuzioni rimborsate, se non è espressamente previsto dall’ordinamento

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n 84 del 16 dicembre 2021

Si tratta di stabilire se le somme erogate, a titolo di trattamento stipendiale ed accessorio, al personale assegnato all’Ufficio centrale di bacino costituito per le esigenze connesse all’organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nell’ambito di un bacino territoriale omogeneo, possano essere escluse dai calcoli relativi alle verifiche del rispetto dei limiti alla spesa del personale posti dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 e dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui la società in house individuata per l’affidamento del servizio in questione provvederà a rimborsare tale spesa ai Comuni che sono titolari dei rapporti di lavoro con tale personale e a carico dei cui bilanci la spesa stessa viene imputata. Ciò, tenendo anche in considerazione che detto rimborso è espressamente previsto nelle convenzioni stipulate con il soggetto gestore del servizio e che riguarderà soltanto gli emolumenti riferibili alle attività (aggiuntive rispetto a quelle svolte nell’ambito dei rispettivi comuni di appartenenza) prestate dal personale per le esigenze dell’Ufficio di Bacino, così come risulteranno prima preventivate e poi puntualmente rendicontate dagli stessi Comuni.

Dalla richiesta di parere non risulta che, nell’ambito della convenzione sottoscritta ex art. 30 TUEL dagli enti rientranti nel bacino territoriale omogeneo ai fini della gestione comune del servizio di raccolta dei rifiuti, sia stata adottata alcuna delle formule organizzatorie previste dall’ordinamento che consentono modalità di utilizzazione temporanea di lavoratori presso ente locale diverso da quello di appartenenza.
Si tratta in questi casi di istituti in cui l’ente che beneficia dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali si sostituisce, per il tempo di utilizzo, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale all’ente di appartenenza (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG).

È esclusa la possibilità di far ricorso, con finalità correttive di presunte distorsioni derivanti dall’applicazione di tali disposizioni, a conteggi virtuali circa i valori presi in considerazione dalle medesime (cfr. in particolare la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).
In conclusione, pertanto, questa Sezione è dell’avviso che, considerando sia la formulazione del ridetto art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019 sia i termini della situazione considerata, non sussistano i presupposti di diritto e di fatto per poter avallare l’ipotesi di suddivisione figurativa delle spese di personale relative all’Ufficio di bacino tra i Comuni facenti parti del bacino stesso

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