Corte di Cassazione, sentenza n 40651 del 17 dicembre 2021
Il giudice della fase sommaria, aveva respinto la impugnazione proposta da X avverso il licenziamento disciplinare intimatogli da Y spa, in data 4 aprile 2017.
La Corte territoriale osservava che al X erano stati contestati due addebiti distinti: l’avere attribuito, in qualità di coordinatore della funzione «gestione legali esterni», incarichi legali al proprio coniuge, condotta configurante in sé conflitto di interessi; come ulteriore grave inadempimento, la violazione della regola di rotazione e proporzionalità nella attribuzione degli incarichi.
Il X ha dedotto che la esistenza di un programma informatico per la attribuzione automatica degli incarichi ai legali esterni escludeva un potere di scelta del legale e dunque la rilevanza, sotto il profilo del conflitto di interesse, della sua firma scannerizzata sui mandati.
Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha affermato che il X avrebbe dovuto vigilare per impedire che la sua firma figurasse sui mandati conferiti al coniuge. Ha altresì accertato che il sistema di assegnazione degli incarichi era misto, informatico e manuale.Non vi è dunque alcun accertamento della avvenuta modifica della assegnazione automatica, in favore del coniuge del X; vi è, piuttosto, l’affermazione che il X non aveva smentito il conflitto di interessi che nasceva oggettivamente dalla sua firma sul mandato difensivo.