Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n 337 del 16 dicembre 2021
Il convenuto aveva cumulato, all’interno dell’unicità del rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, due distinte posizioni organizzative, rispettivamente di Direttore consortile e di Responsabile di servizi, cumulando due trattamenti economici, in spregio del divieto di cumulo dei trattamenti economici di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001e all’art. 31 del CCNL del 31 marzo 1999.
Devono essere, richiamati in materia i seguenti principi:
– il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
– il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, (cfr. Cassaz. Sez. lav. n. 5698/2017);
– il principio di omnicomprensività del trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzative (cfr. in tal senso anche ARAN RAL 1888 Orientamenti applicativi, in atti);
– il carattere inderogabile della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
Ebbene, alla luce dei sopra esposti univoci principi e disposizioni normative, nel caso in esame l’Ente, in evidente colpa grave, non avrebbe potuto riconoscere e liquidare al convenuto le due distinte voci retributive, quella prevista per la posizione organizzativa e quella stabilita per l’incarico ex art.110 d.lgs. n.267 del 2000 di Direttore consortile, con conseguente danno erariale rappresentato dalla maggiorazione retributiva riconosciuta per lo svolgimento delle successivamente attribuite funzioni di Direttore consortile.
Il convenuto, destinatario dell’incarico e firmatario del relativo contratto, andrebbe dunque condannato, a fronte di gravemente colposa condotta foriera di danno erariale, al pagamento a favore del Consorzio della somma di euro 169.811,60.