Corte di Cassazione, sentenza n. 41282 del 22 dicembre 2021
Non può che darsi una lettura eurounitaria della norma in esame, riconoscendosi che i settori esclusi dal vantaggio della riduzione della base imponibile IRAP sono unicamente quelli espressamente indicati dalla suddetta disposizione normativa, in quanto settori – come espressamente indicato dall’Italia davanti alla Commissione Europea – nei quali si tiene conto del costo IRAP in sede di determinazione tariffaria del corrispettivo del servizio e per i quali tale costo non può essere oggetto di detassazione, pena la sovracompensazione in violazione dell’art. 107 TFUE. Deve, pertanto, darsi risposta positiva al primo quesito circa la natura tassativa, e non esemplificativa, delle imprese sottratte all’applicazione del regime della riduzione del cuneo fiscale, censurandosi la specifica statuizione su questo punto data dal giudice di appello. Non rientrando, pertanto, la società ricorrente tra quelle espressamente escluse dal vantaggio fiscale (gestione di strutture ospedaliere e sociosanitarie in regime di convenzione), la stessa, stante la generale applicazione della misura a tutte le imprese operanti sul territorio italiano, gode del relativo vantaggio fiscale, in quanto tale esclusione si rivelerebbe ingiustificatamente selettiva in danno della società contribuente.