In caso di falso sui procedimenti penali pendenti, le retribuzioni sono erogate sine titulo

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 463 del 14 dicembre 2021

È pacifico tra le parti che il convenuto, nel presentare la domanda per la partecipazione al concorso indetto per il reclutamento volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito Italiano, protocollata dal Centro Militare Veterinario il 25.3.2010, dichiarava di “non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico”, pur sapendo già dal 10 luglio 2009 di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Rimini.
Come correttamente argomentato dal PM all’udienza di discussione, l’obbligo di indicare i precedenti penali e giudiziari non è finalizzato all’esclusione dal concorso dei candidati che siano stati semplicemente denunciati o querelati, ma a mettere l’Amministrazione in grado di conoscere tutta una serie di dati significativi ai fini della valutazione del candidato, ovvero ad optare per un’eventuale ammissione con riserva.

Pertanto, non essendovi ricollegata un’esclusione di carattere automatico dalla procedura concorsuale, l’interpretazione più diffusa della norma, nel senso di comprendervi anche la mera iscrizione nel registro degli indagati, non confligge con le previsioni costituzionali sulla presunzione di innocenza e sul diritto dei cittadini di accedere ai pubblici concorsi.
La formula utilizzata si riferisce ai “procedimenti penali” pendenti ed appare chiaramente orientata a richiamare l’attenzione del quivis de populo sul proprio coinvolgimento in qualunque vicenda giudiziaria, in qualsiasi fase si trovi, anche allo stadio iniziale.
Avuto riguardo alla formulazione del modulo, è evidente che, al momento della compilazione della domanda, il convenuto era perfettamente in grado di comprendere che l’informazione sulla pendenza di un “procedimento penale” comprendeva anche la circostanza di essere stati semplicemente denunciati o querelati. Poiché meno di un anno prima aveva sottoscritto un verbale di identificazione e di elezione di domicilio, innanzi ai Carabinieri competenti per territorio, non poteva non ricollegare illico et immediate la denuncia subita al concetto di “procedimento penale”.
Pertanto, in linea con quanto già statuito dal giudice penale di prime cure (sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1216/2017), si ritiene che il provvedimento di ammissione alla ferma prefissata quadriennale si sia basato su una dichiarazione falsa del convenuto, oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, con la conseguenza che il convenuto non aveva alcun titolo a ricoprire quella posizione.
La condotta illecita ha dato luogo all’erogazione di una serie di emolumenti, per il periodo compreso tra l’assunzione ed il 30 dicembre 2014, la cui percezione costituisce indubbiamente danno erariale, in quanto si tratta di retribuzioni erogate sine titulo (ex multis, Sez. I App., sent. n. 238/2021)

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