Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 433 del 21 dicembre 2021
La costituzione dell’amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non preclude l’autonoma valutazione del giudice contabile nell’accertamento e determinazione del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia la domanda dell’amministrazione (cfr. in tal senso Corte dei conti, Sez. Piemonte, 15 febbraio 2011, n. 44).
La giurisdizione penale e civile da un lato e quella contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione, in quanto a quest’ultima compete, mediante l’azione esercitata dal procuratore regionale, la definitiva quantificazione del danno ritenuto sussistente: solo nel caso in cui tale danno erariale, così come accertato e quantificato dalla Corte dei conti, sia stato già integralmente ed effettivamente ristorato, sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda per carenza d’interesse (cfr. in tal senso, tra le altre: Cass. civ. SS.UU. 23 novembre 1999, n. 822 e 4 gennaio 2012, n. 11, e, più di recente, Cass. 16 marzo 2017, n. 35205; Corte dei conti. Sez. I App. 14 novembre 2000, n. 331/A; Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia 23 febbraio 2004, n. 194).