Corte di Cassazione, sentenza n. 1093 del 14 gennaio 2022
Con sentenza del 9.6.15 la Corte d’appello di Genova, confermando sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuti dall’associazione in epigrafe i contributi previdenziali richiesti dall’Inps per quattro istruttori, in considerazione del carattere sportivo dilettantistico dell’associazione e dello svolgimento di attività solo verso i soci, che rende operativa l’esenzione ex articolo 67 lett.m) TUIR per i redditi diversi, e ciò a prescindere dal carattere professionale dell’attività degli istruttori e della organizzazione o meno di gare.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’associazione sportiva.
Occorre premettere che la disciplina previdenziale dell’attività sportiva dilettantistica, non attratta nell’area dei professionisti indicati dall’art. 2 I. n. 91 del 1981, va rinvenuta nell’ambito di regolamentazione posto dal d. I.gs.C.p.S. n. 708 del 1947, che ha reso l’attività degli istruttori sportivi — quali “addetti agli impianti sportivi”- soggetta all’obbligo assicurativo presso l’ENPALS (vd. Da ultimo Cass. n. 11375 del 2020), così estendo la relativa tutela previdenziale rispetto allo stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo. In particolare, Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito di applicazione della norma precedente, gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l’INPS (v. Cass. 21245 del 08/10/2014).
In questo contesto va però valutata l’applicabilità al sistema previdenziale dell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.:
La norma consente dunque di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica in favore di enti sportivi della medesima natura, somme sussumibili nella nozione fiscale di <redditi diversi> che, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (euro 7500 per anno d’imposta) sono fiscalmente neutri.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, quale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante -ricorrendone i presupporti applicativi anche in materia previdenziale (Cass. n. 11375 del 2020, Cass. n. 24365 del 2019, Cass. n.21535 del 2019, Cass. n. 11492 del 2019, nonché Cass. n. 5904 del 2016).
A tale orientamento va data continuità.