Corte di Cassazione, ordinanza n 1199 del 17 gennaio 2022
La Corte ha già avuto modo di affermare, che « In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune)» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017, in tema di Ici; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020, in tema di lei ed Imu).
Recentemente, poi, tale orientamento è stato confermato dalla recente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, non massimata, anche con specifico riferimento all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, così come novellato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, 2014), con il quale al comma 2, secondo periodo, dell’art. 13, le parole: «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono state sostituite dalle seguenti: «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Pertanto, intendendo dare continuità ai precedenti richiamati, rileva questo Collegio che alla fattispecie concreta sub iudice non può applicarsi la controversa agevolazione con riferimento a nessuno dei parametri normativi richiamati.