Corte di Cassazione, ordinanza n 1308 del 21 gennaio 2022
La somministrazione del vaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 4 giorni, la bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione con disequilibrio e perdita delle forze dell’arto inferiore e superiore sinistro, accompagnata da sonnolenza, irritabilità, ridotto interesse per il contesto e regressione del linguaggio. Da tali sintomi, a seguito di ricovero e ripetuti esami, era derivata la diagnosi di encefalopatia post vaccina, come attestato dalla scheda di dimissioni del 5 luglio 2002 versata in atti; nel giugno del 2003, la Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con la medesima diagnosi; da questo momento comincia il determinarsi della definitiva decadenza, in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 342 del 2006 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7240 del 2014).
I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative >;
pertanto, applicando alla fattispecie concreta il disposto dell’art. 3 l. n. 210 del 1992, questa Corte dovrebbe ritenere la parte istante decaduta dal diritto ad ottenere l’indennizzo nella sua interezza, senza possibilità di limitare la suddetta decadenza alle mensilità maturate prima del triennio decorrente dalla presentazione della domanda.
Ritiene, in definitiva, il Collegio, che la questione prospettata importi innanzi tutto la necessità di verificare la legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, l. 210 del 1992, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’effetto di decadenza conseguente alla presentazione della domanda oltre il triennio, decorrente dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai ratei relativi al periodo antecedente al suddetto periodo triennale con i consequenziali effetti riduttivi anche sulla misura una tantum prevista dall’art. 2 della l. n. 210 del 1992. A norma dall’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente procedimento con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.