Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n 2080 dep 18 gennaio 2022
Nella fattispecie concreta la condotta consistette nel mancato rinnovo, per fini ritorsivi e discriminatori, di tal X nell’incarico di responsabile dell’Area Vigilanza del Comune.
Nel caso in esame la condotta per la quale è intervenuta condanna è stata qualificata in via principale dalla violazione dell’art. 97 Cost., specificamente del principio di imparzialità. Sul punto è stato opportunamente osservato che, nella misura in cui vieta condotte di attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, il principio costituzionale ha immediata portata precettiva, perché il divieto, direttamente desumibile dal connotato dell’imparzialità, non necessita di alcun ulteriore adattamento o specificazione – in tal senso sì è espressa Sez. 6, n. 22871 del 21/02/2019, Rv. 275985, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto proprio da X contro la sentenza di condanna
Per le ragioni appena esposte deve ritenersi che l’art. 97 Cost., se riguardato dalla prospettiva delle condotte ritorsive o discriminatorie, e quindi dalle condotte assunte in spregio al contenuto minimo del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, esprime una specifica regola di condotta, quale è appunto quella di astenersi dal tenere quel tipo di comportamenti. La conseguenza è che l’intervento di novella dell’art. 323 cod. pen. – di cui al menzionato articolo 23 del d. I. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120 – non può essere evocato per affermare la sopravvenuta parziale abrogazione della norma incriminatrice.