Gli USCA sono guardia attiva e ogni uscita deve essere giustificata

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 7 del 24 gennaio 2022

Gli USCA sono stati istituiti nel pieno dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ai sensi del D.L. n. 14/2020, per decongestionare gli ospedali assicurando l’assistenza domiciliare ai pazienti meno gravi.
Come chiarito dal coordinatore sanitario del distretto, in sede di sommarie informazioni testimoniali, “per ciò che concerne il personale medico, il servizio deve essere svolto interamente presso le sedi assegnate”; quanto alle uscite, “ogni attività svolta esternamente deve essere registrata su di un unico registro cartaceo (…) presente in struttura. E’ stato altresì assegnato un mezzo aziendale per lo svolgimento delle attività esterne, che devono essere svolte dal medico affiancato dall’infermiere (…). I turni devono essere svolti per intero presso la sede USCA (…), essendo servizi di guardia attiva e non di reperibilità”.
L’assistenza domiciliare presupponeva logicamente che tutto il personale sanitario fosse prontamente reperibile in sede, in maniera tale da organizzare il servizio. L’assistenza veniva prestata, infatti, congiuntamente da un medico e da un infermiere, che si muovevano a bordo di un mezzo dell’Azienda per recarsi presso i pazienti, partendo insieme dalla sede USCA (e non dalle proprie abitazioni private o da altri luoghi, più o meno lontani, per poi ritrovarsi aliunde).
Diversamente, sarebbe stato impossibile garantire un servizio efficiente e coordinato e, in caso di emergenza, i tempi si sarebbero potuti dilatare in maniera imprevedibile.
A conferma dell’obbligo di presenza presso la sede di servizio, ogni uscita doveva essere annotata sul registro cartaceo predisposto dall’Amministrazione e collocato proprio presso l’ufficio.
Diversamente, se si fosse trattato di un mero servizio di reperibilità, non avrebbe avuto alcun senso la predisposizione di un registro.

I sistematici allontanamenti del convenuto dalla sede di servizio, attestati dalla nota dei Carabinieri di Livorno n. 4/1 del 25.8.2020 e dalle pedisseque annotazioni di P.G., non erano finalizzati solo alla consumazione del pranzo presso l’abitazione, ma anche all’espletamento di altre attività di carattere privato.


Anche se l’art. 8 del D.L. n. 14/2020 non specifica che si trattava di un “servizio di guardia”, come rilevato dal difensore, l’obbligo di presenza in ufficio era evidente per tutti, sia per gli infermieri che per il personale medico, tant’è che il dott. X era l’unico ad arrivare in ritardo e ad allontanarsi arbitrariamente.
Pertanto, la contestata “assenza di una normativa contraria” non comportava che il convenuto potesse interpretare il servizio come di reperibilità, ma all’opposto che si trattava di un servizio di guardia attiva, come inteso da tutto il personale medico e paramedico.

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