Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n 7 del 25 gennaio 2022
In un esposto proveniente dalla stessa Provincia, si dà atto di un contenzioso instaurato da alcuni dirigenti della Provincia e concluso con un accordo transattivo di rideterminazione del fondo per la dirigenza anni 2012 e 2013, con distribuzione delle relative risorse aggiuntive ai soli dirigenti ricorrenti.
Secondo il requirente, tuttavia, la questione maggiormente rilevante riguarda gli incrementi nonostante la sensibile riduzione dei dirigenti avvenuta negli anni, per cui il fondo del 2010 risulterebbe essere stato sovradimensionato.
Ancora, il requirente evidenzia un ulteriore sovrastima per euro 127.206 del fondo 2010 in relazione alla nomina di tre dirigenti ex art. 110 Tuel: l’incremento del fondo avvenuto con il CCDI 2009, approvato nel dicembre 2010, sarebbe illegittimo in quanto effettuato dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 c. 2 bis del decreto legge n. 78 del 31.05.2010.
Per quanto riguarda i fondi successivi, invece, il requirente rileva come quelli del 2011, 2012, 2013 e 2014 siano stati correttamente ridotti,
In seguito al ricorso proposto nel 2014 dai dirigenti della Provincia di Alessandria, avverso la determinazione dei fondi 2011-2013 e le decurtazioni sopra menzionate, l’Amministrazione, per porre fine alla questione, decideva di addivenire ad un accordo transattivo, impegnandosi a rideterminare i fondi del 2012 e del 2013.
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di parte convenuta in ordine alla non attualità del danno e ciò stante la possibilità di suo recupero secondo le ordinarie tutele civilistiche. Il giudizio di responsabilità amministrativa, riservato in via esclusiva al P.M. contabile, non può essere inibito da iniziative, processuali e non, dell’Amministrazione danneggiata
In un simile quadro probatorio, a fronte della palese legittima riduzione delle risorse operata nel corso del 2012, il successivo incremento concesso con l’accordo transattivo del 2015, in apparente difetto di qualunque qualificata valutazione prognostica, rende la scelta transattiva illegittima e foriera di danno erariale.