L’art 20 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in vigore dal giorno 27 gennaio 2022, così stabilisce:
All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al
comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata
dall’autorita’ sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo