Caso studio n. 1: Gli ispettori soci con le imprese vigilate

In questo caso studio il personale della PA con funzioni ispettive esterne e di vigilanza sulle imprese, e/o i dirigenti a capo degli uffici con funzioni ispettive e di vigilanza sulle imprese, creano una società di consulenza nella forma di società cooperativa.

Di questa società fanno parte gli ispettori e/o i dirigenti, e gli imprenditori soggetti alla vigilanza. Gli amministratori sono soggetti terzi che non rientrano in nessuna di queste due categorie. La società svolge forme di consulenza alle imprese, e quindi è utilizzata come schermo per consulenze che gli ispettori effettuano alle imprese. A volte si tratta di vere consulenze, altre volte di semplici passaggi di denaro per evitare o mitigare le ispezioni. La forma societaria scelta è quella della cooperativa, perché effettuando un’interrogazione presso il registro della camera di commercio la partecipazione alle società cooperative non viene rilevata. P.es.: se Mario Rossi è socio di una cooperativa e pubblico dipendente, e si vuole scoprire se ha partecipazioni in società e/o imprese, facendo l’interrogazione con il nome Mario Rossi non risulta nulla. Analogamente, le cooperative non pubblicano i nomi dei soci.

Inoltre i passaggi di denaro tra soci, cioè dalle imprese alla cooperativa e dalla cooperativa ai funzionari, non costituisce corrispettivo per la cooperativa, in quanto proviene dai soci, né reddito per i funzionari, poiché spesso viene giustificato come rimborso spese, o altri giustificativi la cui pretestuosità emerge solo a seguito di un’approfondita verifica sui libri contabili.

Importante, in questo schema, è che coloro che hanno delle cariche non siano né imprenditori, né dipendenti pubblici. Il massimo risultato si ottiene facendo stipulare una convenzione tra la società cooperativa e la PA in modo che i dirigenti possano svolgere consulenza a favore della cooperativa. E’ chiaro che i dirigenti non dichiareranno che sono soci della società, ma semplicemente chiederanno l’autorizzazione a svolgere delle attività. In tal modo la presenza presso la società dei dirigenti/funzionari non desterà sospetto, e tutto il processo sarà ammantato di legalità

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