Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 8 del 18 gennaio 2022
Dagli accertamenti svolti dalla polizia economico-finanziaria congiuntamente all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate è risultata una notevole differenza tra le superfici riportate nell’atto di concessione demaniale n. 12/2005 e le planimetrie rinvenute agli atti nel fascicolo della medesima concessione, e precisamente metri quadrati 77,40, anziché metri quadrati 327,18, con conseguente sottostima sia del canone demaniale effettivamente dovuto, sia della corrispondente imposta regionale.
Il requirente ha svolto ulteriori indagini che hanno visto coinvolti, quali soggetti invitati, anche i soggetti operanti per conto del Comune per l’assistenza e la consulenza nella gestione del demanio marittimo e nell’espletamento delle relative competenze, ovvero la società X. La Procura, che ha pure evidenziato plurime irregolarità/illegittimità degli atti di conferimento di tali incarichi esterni, ha quindi chiamato in causa anche i consulenti, ritenuti in rapporto di servizio con l’Ente (rapporto prevalentemente svolto in via di fatto)
La configurabilità del rapporto di servizio con l’Amministrazione comunale è contesta dai convenuti. Per il primo (A), l’attività prestata nei confronti del Comune non comporterebbe il suo inserimento nell’apparato organizzativo della PA con lo svolgimento di attività retta dalle regole proprie dell’azione amministrativa, specie in relazione alla saltuarietà della stessa attività (per un giorno a settimana), con un impegno limitato a tre ore e in ogni caso in presenza del funzionario responsabile dell’Area LL.PP., che ne recepiva con proprio atto le risultanze. In questa prospettiva si posiziona anche la difesa di B, che rimarca come gli incarichi svolti si sarebbero risolti nella prestazione di mera consulenza e assistenza di natura professionale privatistica a favore del Comune, in ogni caso senza che l’incaricato agisse in nome e per conto dell’amministrazione.
Il Collegio ha ritenuto invece sussistente il rapporto di servizio rispetto ad entrambi i predetti convenuti. A tal fine è d’uopo porre l’accento sul contenuto dell’opera concretamente svolta dai due citati, che si sostanziava, per riprendere le parole del B, nel “fornire supporto tecnico ed amministrativo al Comune”, ovvero, per dirla con A, in una “attività di assistenza e consulenza per la gestione del demanio marittimo e per l’espletamento delle competenze previste dalla L.R. n. 1/2002”, operando anche “su pratiche concrete”, con la “determinazione del canone”. La copiosa documentazione versata in atti dimostra in modo netto che il compito dei c.d. consulenti fosse di concreta gestione amministrativa delle pratiche concernenti il demanio marittimo, “al fine del celere e regolare espletamento dell’istruttoria relativa al procedimento per il rilascio di concessioni demaniali e per l’espletamento in genere di tutte le attività connesse con lo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 1/2002” (cosi, tra le tante, la determinazione n. 85 del 26.7.2004).
Siffatta istruttoria gravava anche sui convenuti A e B che, nell’invocare la suddivisione dei rispettivi compiti e nel rimpallarsi la responsabilità, trascurano di considerare che entrambi erano unitariamente chiamati a garantire il celere e regolare espletamento dell’istruttoria relativa ai procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali, con l’espletamento di tutte le attività connesse. Rispetto ad entrambi i convenuti risulta in definitiva dimostrata la colpa grave, rilevato che gli uffici comunali, al momento del rilascio della concessione 12/ 2005, erano in possesso di tutta la documentazione atta a valutare correttamente la macroscopica discrepanza tra la reale situazione di fatto quanto a superficie realmente occupata dai manufatti e il dato formale risultante dalla precedente concessione demaniale.