Corte di Cassazione, sentenza n. 3408 del 3 febbraio 2022
L’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
L’art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, stabilisce che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico”.
Dall’esame di tali norme emerge che il dirigente ha facoltà di delegare compiti ai suoi collaboratori e che il rilascio di tale delega non costituisce attribuzione di funzioni vicarie o superiori.
La norma di cui all’art. 14, comma 22, esclude inoltre che al docente, al quale siano delegati compiti all’interno della istituzione scolastica, venga corrisposta una qualsiasi indennità, allo stesso essendo riconosciuta esclusivamente una remunerazione accessoria ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L. per il personale scolastico. In sostanza, il d.l. n. 95/2012 ha interpretato l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nel senso che la delega di compiti ai docenti non comporta in ogni caso l’affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie e che la retribuzione del docente delegato può solo avvenire con le risorse finanziarie destinate ai compensi accessori, ai sensi della richiamata disposizione collettiva (art. 88). 14. Ne consegue che l’interpretazione retroattiva della norma non può che precludere l’applicazione dell’indennità prevista e regolata dall’art. 69 C.C.N.L. 1995, alla luce del fatto che la delega non può mai costituire affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, che è il presupposto per l’erogazione della medesima indennità