Corte di Cassazione, sentenza n. 2336 del 26 gennaio 2022
Deve intendersi come “dispositivo medico” ogni strumento od apparecchio che sia in concreto dotato di una idoneità a produrre effetti terapeutici benefici su uno o più degli apparati od aspetti funzionali dell’organismo umano anche con finalità di riabilitazione fisioterapica.
Dell’illecito amministrativo ricondotto alla pubblicità televisiva di un dispositivo medico, in assenza dell’autorizzazione ministeriale prescritta dall’art. 21 del d. Igs. n. 46/1997, nella vigenza della disciplina dettata dal testo unico della radiotelevisione prima che fosse modificato dal d. Igs. 15 marzo 2010, n. 44, rispondono, oltre al produttore del dispositivo, il direttore responsabile della rete televisiva e la società titolare dell’emittente.