ANAC, delibera n. 65 dell’8 febbraio 2022
I soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell’assunzione dell’incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l’obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuato dalla stazione appaltante.
L’Autorità ha evidenziato una serie di criticità emerse nell’ambito dell’attività ispettiva, ed in particolare: l’assenza della dichiarazione relativa ai conflitti di interesse da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale, in violazione dell’art. 42 d.lgs. 50/2016.
La norma espressamente estende la disciplina del conflitto di interessi alla fase di esecuzione (comma 4) ed impone alle stazioni appaltanti di vigilare sugli adempimenti richiesti ai soggetti interessati (comma 5). Inoltre, l’Autorità ha adottato le Linee Guida n. 15 che precisano: l’ambito applicativo, chiaramente esteso alla fase di esecuzione (par. 3.4);
Ai fini di stretto interesse, si osserva che il par. 6.3 delle citate L.G. 15 dispone: “Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato”. Alla luce del quadro normativo e regolatorio di riferimento, dunque, tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell’assunzione dell’incarico
Pertanto, seppur il PTCT 2019-2021 del Ministero della Difesa non prevedeva espressamente l’obbligo dichiarativo anche per la fase di esecuzione contrattuale (come eccepito dalla stazione appaltante e già evidenziato dall’Autorità nella CRI), può ritenersi che tale obbligo era già chiaramente previsto dall’art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 15. Sicché la incompletezza del PTCT al tempo vigente costituisce una scusante soltanto parziale alla criticità rilevata.