I compiti di “segreteria mobile” e autista non giustificano l’indennità di responsabile della segreteria del Presidente della Regione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 175 del 17/02/2022

Il rilevato pregiudizio erariale consiste, secondo la prospettazione attorea, nell’illegittima corresponsione ai signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (vigili urbani provenienti in «posizione di comando» dal Comune di (omissis) presso la Giunta Regionale della Campania a decorrere dal 21/7/2015) nel periodo 10/3/2016-31/12/2019, dell’indennità di cui all’art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37 del 4/2/2013, calcolato nella differenza tra l’indennità sostitutiva indebitamente riconosciuta (€ 46.000,00 lordi) e quella che legittimamente sarebbe stata erogata (€ 15.000,00 lordi) con un maggior importo indebito annuo di € 31.000,00 lordi, oltre oneri riflessi, per ciascun dipendente, ovvero nel complessivo importo di € 403.643,21

L’Ufficio di Procura ha appurato come i predetti soggetti svolgessero essenzialmente “le mansioni «fiduciarie» di autisti personali del Presidente della giunta regionale”, nonché l’inesistenza di attività concreta, dai medesimi posta in essere, concernente l’espletamento e il disbrigo di pratiche attinenti ai compiti loro assegnati nei decreti di nomina nn. 62-63-64-65 del 2016.

Senza nulla voler sottrarre al riconoscimento dell’impegno legato allo svolgimento dell’attività di “filtro” nell’ambito della “segreteria mobile” prescelta dal Pres. D. L. quale maggiormente idonea a supportarlo nello svolgimento del suo mandato, sta di fatto, invero, che -come, ancora una volta, condivisibilmente rilevato dai PM di udienza- i soggetti de quibus svolgevano piuttosto -come, del resto, rilevato anche in sede penale nel predetto decreto di archiviazione- mansioni operative più tipiche di “semplici” addetti alla segreteria presidenziale.

Riguardo, infine, l’elemento soggettivo del rilevato illecito amministrativo-contabile, il Collegio ritiene di dover condividere la prospettazione attorea, ribadita dai PM di udienza, rilevandone la connotazione dolosa individuabile nella piena cognizione della scelta operata dal convenuto e dei suoi effetti.

Pertanto, conclusivamente sul punto, il Collegio reputa di dover aderire alla prospettazione attorea, in punto di sussistenza e di quantificazione del pregiudizio erariale, calcolato nella differenza tra l’indennità sostitutiva indebitamente riconosciuta (€ 46.000,00 lordi) delle funzioni di responsabili di segreteria e quella che legittimamente sarebbe stata erogata (€ 15.000,00 lordi) di indennità accessoria di diretta collaborazione.

In altri termini: il Pres. D. L., volendo affidare a costoro i (pur delicati) compiti di componenti esclusivi della sua “segreteria mobile”, avrebbe dovuto promuoverne il riconoscimento in tale veste, non in altra non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Comments are closed.