Corte di Cassazione, ordinanza n. 41247 del 22 dicembre 2021
In tema di passaggio al Comune territorialmente competente del personale delle IPAB regionali a seguito della loro soppressione, posto che la sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020, che ha dichiarato incostituzionale “in parte qua” l’art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986, che prevedeva tale passaggio, ha fatto salvi i rapporti esauriti, per i quali sia cioè intervenuta sentenza passata in giudicato ovvero si siano verificati altri atti o fatti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, idonei a produrre il medesimo effetto giuridico, va comunque escluso che possa ravvisarsi una situazione giuridica irrevocabile in presenza di un rapporto che sia sorto per effetto della norma dichiarata incostituzionale, anche in considerazione della nullità prevista dall’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, per gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego posti in essere in base a disposizioni di cui venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la norma dichiarata illegittima potesse continuare ad applicarsi per il solo fatto che il Comune destinatario del trasferimento, in conseguenza della soppressione dell’IPAB, avesse già adottato un atto di carattere generale che si limitava a predisporre quanto necessario ai fini del passaggio del personale)