Niente compensi per le commissioni di concorso negli enti locali

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, deliberazione n 34 del 9 marzo 2022


Il Sindaco del Comune di X ha formulato un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, viene chiesto se:
1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Dalla comparazione tra le disposizioni previgenti e quelle attuali e dall’intentio legislatoris desumibile dai lavori parlamentari, la giurisprudenza contabile recentemente formatasi (Sez. contr. Puglia, n. 174/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, n. 253/2021/PAR) – dalla quale questa Sezione non ritiene di discostarsi – interpreta la modifica legislativa, nel senso di un restringimento dell’ambito dei destinatari della previsione normativa, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.
Al proposito, detta giurisprudenza ha richiamato gli atti parlamentari relativi alla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nei quali si legge: “le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali” (Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729).

Pertanto, conclusivamente, al primo quesito posto dall’ente istante deve rispondersi nel senso che non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 legge 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Comments are closed.