La scelta ingiustificata di ricorrere ad avvocati del libero foro, invece che all’Avvocatura di Stato, è danno erariale (pure per gli enti locali).

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino – Sede di Trento, sentenza n. 26 dell’11 marzo 2022

Una terza voce di danno è costituita dai corrispettivi liquidati ai due avvocati del libero foro, incaricati della difesa nei due giudizi civili. Tali incarichi, in tesi, sono stati conferitiin assenza di alcuna giustificazione e, pertanto, sono produttivi di danno in quanto avvocati dell’Avvocatura dello Stato, se chiamati a difendere l’ente gratuitamente secondo quanto prevede “l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1979, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, come novellato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 116/2014”, ben avrebbero potuto rappresentare l’ente in assenza di oneri”.

La Procura rileva la mancanza in entrambi gli atti di incarico di “alcuna congrua, logica ed esaustiva motivazione circa la necessità dell’ente di ricorrere a costosi incarichi di difesa”, e richiama la finalità della citata norma, che facoltizza comuni e province della Regione Trentino Alto Adige al ricorso gratuito alla difesa dell’Avvocatura del Stato in una ottica di razionalizzazione delle risorse pubbliche e determina “un’importantissima opera di “scrematura” del contenzioso, imponendo una seria riflessione alle Amministrazioni interessate proprio in ragione della neutralità e della terzietà dell’Avvocatura pubblica, non interessata a guadagni di alcun tipo nel promuovere o resistere in giudizio”.

Difatti, l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 prevede la facoltà per la Regione, i comuni e le province del Trentino-Alto Adige di ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Tento a decorrere dalla modifica operatane dall’art. 1 del d.lgs. n. 116/2004, il quale ha disposto puramente e semplicemente che “1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato.». Pertanto, l’estensione della facoltà di avvalimento del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato operata dal citato d.lgs. n. 116/2004 è stata introdotta già nel 2004.

Il richiamo al D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che alcune difese individuano quale norma che avrebbe introdotto per la prima volta la gratuità della difesa affidata agli Avvocati dello Stato, risulta erroneo poiché l’estensione della facoltà di ricorso alla difesa dell’Avvocatura dello Stato è stata operata, come detto, dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 116/2004, ed anzi preesisteva (nei modi e limiti disciplinati dal previgente citato art. 41 nonché dagli articoli 39 e 40 del medesimo D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, abrogati contestualmente all’estensione della facoltà di ricorrere all’Avvocatura oltre ai modi e limiti precedentemente previsti dai citati art. 41 e seguenti).

Va anche rilevato che il nuovo testo del citato art. 41 (pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2004, n. 105) ha esteso la disciplina del ricorso all’Avvocatura dello Stato senza riserva o modifica alcuna in merito alla gratuità del patrocinio dell’Avvocatura per gli enti locali (sulla quale non vi è mai stato dubbio alcuno, almeno per quanto riguarda l’attività di difesa legale in giudizio), per cui non corrisponde al vero che la previsione di gratuità di tale patrocinio sia intervenuta solo dopo il conferimento degli incarichi in questione. 

Le argomentazioni difensive basate sull’assenza di alcun obbligo giuridico, in capo alle amministrazioni, di ricorrere all’Avvocatura dello Stato al momento del conferimento degli incarichi in questione non sono pertinenti.

Non è infatti sulla violazione di un tale inesistente “obbligo”, mai affermato dalla Procura attrice, che si basa la causa petendi, bensì sul rilievo che il Comune di OMISSIS abbia affidato gli incarichi onerosamente all’esterno in assenza di alcuna ragione: la Procura censura, dunque, che il mancato ricorso all’Avvocatura abbia costituito cattivo esercizio della discrezionalità concessa dalla norma, in quanto il comune ha scelto una difesa onerosa senza ponderare l’alternativa, offerta dalla norma, di una difesa altrettanto professionale ma gratuita.

Ed in effetti, osserva il Collegio, rientra nel sindacato della Corte dei conti (Procuratore e Collegio, secondo le rispettive competenze) accertare il profilo di illegittimità della scelta di non ricorrere alla difesa dell’Avvocatura affidandola a professionista del libero foro perché, come ogni scelta discrezionale, anche quella di cui è causa deve corrispondere a criteri di ragionevolezza, solo alla luce dei quali il ricorso a prestazioni onerose in presenza di facoltà di ricorso ad analoghe prestazioni gratuite non comporta una violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa – il quale, come è noto, è un parametro inerente al vaglio di legittimità dell’azione amministrativa (sul punto sono numerose le decisioni di questa Sezione in tal senso, tutte confermate in appello: tra le altre, Sez. II App. n. 296/2015 e n. 150/2021).

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