La mancanza di competenze giuridiche nell’ufficio, non giustifica un ricorso sistematico a avvocati esterni

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sentenza n 28 del 21 marzo 2022

La Procura territoriale ha convenuto B.P., nella qualità di OMISSIS del Comune di OMISSIS al tempo dei fatti, per il danno arrecato al comune per il reiterato conferimento, con proprie determinazioni emesse dal gennaio 2015 al febbraio 2019, di incarichi di consulenza all’Avv. OMISSIS di OMISSIS in carenza dei presupposti di legge. In tesi, tali incarichi sarebbero stati conferiti in violazione della disciplina in materia (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, Capo I-bis della l.p. n. 23/1990) in quanto hanno avuto un oggetto assolutamente generico: riporta la Procura che la stessa motivazione delle relative determinazioni menzionava la “necessità di avere un supporto legale in termini di consulenza, stante la sempre maggiore complessità dei procedimenti amministrativi […], riguardante qualunque argomento e comprensivi di pareri e/o diffide”).


La carenza in organico di un ufficio legale o di personale dipendente con competenze di carattere giuridico non assume di per sé rilevanza per giustificare il ricorso sistematico a professionisti esterni per una generica attività di supporto in materia giuridica, indipendentemente dal titolo di laurea posseduto dal OMISSIS. Il titolo da quegli posseduto è infatti valutato utile per ricoprire l’Ufficio (e dunque considerato ex lege adeguato a svolgere quelle funzioni che al OMISSIS sono affidate dall’ordinamento), e l’approfondimento delle ordinarie questioni di sua competenza costituisce un dovere di diligenza che è intestato a suo carico, come a carico di qualsiasi dipendente pubblico con funzioni di responsabilità.

Sebbene nella fattispecie non sia in contestazione né emerga agli atti, da parte del dr. B., un fine (inteso come motivo personale) diverso da quello di fornire all’ente un ottimale apporto di assistenza, tale fine (individuale e non consentito dall’ordinamento) non sminuisce la rimproverabilità del fatto di aver gravemente trasgredito il criterio di perseguire il corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con le modalità ed entro i termini prescritti dall’ordinamento, e non con l’utilizzo di istituti oltre gli ambiti di applicazione consentiti.
In conclusione, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile al OMISSIS convenuto, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

Comments are closed.