Il compenso per “copia privata” si applica anche al cloud, non solo ai supporti fisici (hdd, dispositivi usb, dvd, ecc…)

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 24 marzo 2022 nella causa C-433/20


L’eccezione detta per «copia privata» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore si applica anche alla memorizzazione nel cloud
L’Austro-Mechana1 è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore che esercita i diritti legali al compenso in forza dell’eccezione per copia privata. Essa ha presentato dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) una domanda di pagamento di tale compenso diretta contro la Strato AG, un fornitore di servizi di memorizzazione nel cloud. Tale Tribunale ha respinto la domanda, in quanto la Strato non cede supporti di registrazione ai suoi clienti, ma fornisce loro servizi di memorizzazione online.


La Corte, adita dai giudici di Appello, dichiara che l’eccezione per copia privata si applica alle copie di opere su un server in uno spazio di memorizzazione messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica. Tuttavia, gli Stati membri non hanno l’obbligo di assoggettare i fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso, a condizione che il versamento di un equo compenso al titolare dei diritti sia previsto in un altro modo.
Infatti, la direttiva 2001/29 prevede che l’eccezione per copia privata si applica alle riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto.
L’eccezione per copia privata è un’eccezione al diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. Essa riguarda le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

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