Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 10 del 17 marzo 2022
Ai convenuti sono contestati numerosi atti integranti il reato di turbata liberta degli incanti, per aver avuto ripetuti contatti, sia prima che durante la gara, con la societa aggiudicataria. Attraverso tali condotte, i convenuti avrebbero, tra l’altro, condiviso persino la predisposizione del bando di gara, sviato e alterato il libero confronto concorrenziale
L’azione risarcitoria esperita deve essere accolta. A differenza del diritto penale, dove le fattispecie di reato di pericolo di cui agli artt. 353 c.p. (turbata liberta degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata liberta del procedimento di scelta del contraente) investono l’esistenza di un’attivita idonea ad influenzare la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara e, successivamente, l’andamento della gara, l’illecito contabile da ‘danno alla concorrenza’, contestato dalla Procura regionale nel presente giudizio, si fonda sulla dimostrazione di un effettivo e concreto pregiudizio che, lungi dal poter essere formulato quale danno in re ipsa, ben può essere accertato attraverso presunzioni e liquidato ricorrendo al criterio equitativo.
Nella specie non si tratta di un danno in re ipsa, in quanto esso emerge dal confronto con gare e procedure similari: dall’accurata indagine effettuata dalla Guardia di finanza, richiamata e condivisa dalla Procura regionale, emerge un valore medio del 6,21% (pari ad € 133.199,85) che puo essere correttamente considerato adeguato criterio al quale ancorare la liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) del danno alla concorrenza concretamente generato dai convenuti.