Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 13 del 24 marzo 2022
Il convenuto ha avuto contatti informali con persone collegate alla società poi risultata aggiudicataria, come comprova la documentazione rinvenuta nel suo personale computer
La legge anticorruzione n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6bis della legge sul procedimento amministrativo recante conflitto di interessi. Anche l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 prevede una disciplina specifica del conflitto di interessi nelle procedura ad evidenza pubblica.
Risulta evidente come il convenuto, violando entrambe le norme richiamate, abbia posto in essere una condotta in palese frizione con i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento dei concorrenti. Il convenuto, invece, aveva consolidati rapporti con il personale della società aggiudicataria.
Tale situazione getta un’ombra inquietante sulle valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice che ben possono essere state influenzate dalla partecipazione del convenuto.
In considerazione dell’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, applicando il criterio della preponderanza dell’evidenza (il “più probabile che non”), è più ragionevole ritenere che il convenuto ha orientato l’attività di giudizio della commissione in favore della società poi risultata aggiudicataria, producendo una turbativa nell’andamento della gara, specie considerando che l’offerta del RTI X, pur essendo peggiorativa dal punto di vista economico, è stata preferita per il maggior punteggio assegnato all’offerta tecnica.
Con riguardo all’esistenza del danno erariale, non c’è dubbio che dalla documentazione versata in atti l’amministrazione non ha conseguito quel risparmio di spesa che un sano, leale e aperto confronto concorrenziale avrebbe assicurato nel procedimento di acquisizione dei beni oggetto della gara.
Nella specie non si tratta di un danno in re ipsa, in quanto esso emerge dal confronto tra l’offerta economica della società aggiudicataria e quella della seconda graduata. In definitiva il danno cagionato va accertato nell’importo di euro 243.078,55