Omessa certificazione della perdita di gettito da emergenza COVID-19: 306.000 euro da restituire


Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 27 del 14 febbraio 2022

Nel corso dell’esame dell’esercizio 2020 è stata rilevata l’omessa certificazione, da parte del comune di X, della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’esercizio 2020.

L’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, infatti, ha previsto per il 2020 un fondo per assicurare agli enti territoriali l’esercizio delle funzioni fondamentali durante la pandemia. Il successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nell’incrementare il fondo, ha previsto che al ristoro della perdita di gettito degli enti locali corrispondesse una certificazione a consuntivo della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 31 maggio 2021; la trasmissione oltre questo termine, ma entro il 30 giugno 2021 comportava la restituzione dell’80 per cento delle risorse ricevute; dal 1° al 31 luglio, la restituzione del 90 per cento; oltre il 31 luglio, la restituzione dell’intero importo in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, come da ultimo previsto dall’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.


Il comune di X ha ricevuto nel corso del 2020 l’importo complessivo di € 306.685,23. Dal rendiconto 2020 (dati BDAP) risultano utilizzati € 175.090,33; non utilizzati, e perciò confluiti nella parte vincolata del risultato di amministrazione, € 131.594,90. Con decreto del Ministro dell’interno 8 settembre 2021 è stata determinata la sanzione nei confronti del comune di X nella misura del 100 per cento delle risorse ricevute in base all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 per non aver inviato la certificazione per l’anno 2020 entro il termine del 31 luglio 2021. Queste somme dovranno dunque essere recuperate, secondo quanto disposto dal sopra richiamato articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, tramite riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale per l’importo di € 102.228,41 per ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025.

Comments are closed.