Per una transazione della PA è sempre necessaria la forma scritta “ad substantiam”, non potendosi invocare un’interpretazione per “facta concludentia”


TAR Lazio, sezione di Latina, sentenza n. 319 del 01 aprile 2022

Si eccepisce da parte del Comune che sia intercorso un accordo transattivo, con funzione novativa data anche dalla correlata cessione di credito, che avrebbe mutato le condizioni di debito/credito dalle parti e per la cui interpretazione vi è giurisdizione dell’a.g.o.

Ebbene, sul punto vale il principio per il quale la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta. Tale principio trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali devono, a pena di nullità, assumere la suddetta forma scritta, in quanto prevale il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam” (Cass. Civ. Sez. I, 14.1.19, n. 638).

E’ necessaria, poi, di norma, la previa adozione di apposita deliberazione amministrativa munita di motivazione puntuale circa la necessità e l’opportunità della transazione stessa, così da salvaguardare il fondamentale valore della certezza dei rapporti pubblicistici e scongiurare il rischio di inutili esborsi di denaro pubblico, se non addirittura di accordi illeciti (TAR Sardegna, Sez. I, 18.9.17, n. 586).

Nel caso di specie non si rileva il deposito in giudizio di alcun atto esplicito e in forma scritta di transazione nel senso invocato dal Comune.
Risulta infatti che vi sia stato un riconoscimento unilaterale di debito da parte del Comune e una proposta di – mero – pagamento dilazionato senza alcun accenno di chiudere la fattispecie a “saldo e stralcio”, sia da parte del Comune sia da parte del ricorrente. Le “mail” del gennaio 2016 attestano solo la suddetta modalità di pagamento, recepita nelle fatture emesse, ma da esse non è desumibile alcuna volontà transattiva formalizzata dal Comune.

In tal senso, pertanto, in assenza dei presupposti per individuare anche solo la presenza di un atto di transazione tra le parti, quale presupposto per dichiarare infondato o inammissibile il ricorso, in questa sede non può essere invocata alcuna interpretazione “per facta concludentia” e relative conseguenze, riservata, semmai, alla sede giudiziaria competente e a cui il Comune potrà rivolgersi.

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