La responsabilità contabile è personale, e, quindi, diversa da quella civile dell’azienda sanitaria

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n 98 del 4 aprile 2022


Si deve considerare che se in tema di responsabilità civilistica contrattuale (c.d. contratto di spedalità), qualora il giudizio sia instaurato nei confronti dell’ente ospedaliero è sufficiente individuare un inadempimento generico nella resa della prestazione (anche in relazione al regime di solidarietà ex art. 2055 c.c; cf. Cass. n. 2066/2018.), in tema di responsabilità contabile vige un regime differente.
Merita quindi rammentare, in una materia ricca di ripercussioni anche sociali, che la responsabilità erariale è fortemente personale ex art. 1 legge n. 20/94 e articolo 82, comma secondo, del R.D. n. 2440/1923 e che, conseguentemente, le responsabilità e le condotte vanno necessariamente individualizzate.
In presenza di responsabilità per intervento chirurgico cui partecipano più sanitari era quindi onere del requirente, qui non svolto, esaminare le singole condotte e delimitare le responsabilità sotto il profilo causale e soggettivo.
E ciò, si rammenta, anche in ossequio al generale riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie in esame, ammessa la dimenticanza di una garza ospedaliera nell’addome della paziente, non vi sono dubbi sulla responsabilità civilistica dell’azienda sanitaria: tale responsabilità, infatti, involge l’intera struttura ospedaliera, per l’obbligo di diligenza da lei assunto nel contratto assistenziale intercorso con il paziente.
Ma il giudizio di responsabilità erariale, come sopra ricordato, introduce posizioni del tutto differenti, con assoluta impossibilità di traslare sic et simpliciter allegazioni e conclusioni valide per il giudizio civile al suo interno.

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