Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n 26 del 9 aprile 2022
Nel ricorso originario, introduttivo del giudizio in epigrafe, la Procura attrice riferiva che, in data 19.3.2021, le era pervenuta, per il seguito di competenza, la deliberazione n. 70/2021/VSG con cui la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti aveva accertato a carico del Comune la mancata tempestiva adozione della deliberazione consiliare di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie comunali alla data del 31 dicembre 2018, in violazione di quanto disposto del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Venendo alla concreta individuazione dei soggetti ai quali riferire le condotte illegittime in discorso e, conseguentemente, applicare la sanzione TUSP, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità di avere riguardo al regime delle competenze vigenti per gli enti locali (sul punto, cfr. ampiamente Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021), ferma restando ovviamente, anche per tali condotte (e per tali sanzioni) la piena operatività del principio di personalità ( art. 3 legge n. 689 del 1981), potendo essere ritenuti responsabili della violazione e, conseguentemente, assoggettati a sanzione, unicamente i soggetti che la realizzarono con le proprie azioni o omissioni.
In questa prospettiva, conformemente a quanto già ritenuto dal Giudice monocratico, la condotta sanzionata deve certamente essere ascritta al Sindaco e ai membri della Giunta in considerazione della possibilità loro riconosciuta dallo Statuto comunale di attivarsi tempestivamente per far adottare nei termini di legge (cioè entro il 31.12.2019) la delibera di ricognizione delle partecipate comunali per il 2018: in ragione delle rispettive cariche.
Anche il dottor X concorse, però, a realizzare la fattispecie, cioè la mancata tempestiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo. In sostanza, la mancata tempestiva adozione da parte del consiglio comunale della delibera di revisione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune non può non essere ascritta al dottor X, e non può valere a suo discolpa la predisposizione da parte sua della relazione destinata verosimilmente a confluire nella delibera consiliare, intervenuta nei tempi previsti (o comunque in tempi consoni) e non essendosi costui adoperato in tal senso come avrebbe dovuto per la sua posizione di responsabile del procedimento.
Questo Collegio non ignora una recentissima presa di posizione del giudice contabile (Sezione giurisdizionale Campania, decreto n. 3 del 10 marzo 2022) nel senso che la sanzione comma 7 TUSP, in applicazione del principio di legalità, sarebbe riferibile unicamente ai componenti del consiglio comunale e, dunque, non anche ai titolari delle strutture burocratiche dell ente; ritiene, peraltro, tale impostazione non persuasiva dal momento che la norma richiamata non pone alcuna limitazione soggettiva all’applicazione della sanzione prevista, ricollegandola direttamente al fatto della mancata adozione del piano di revisione da parte dell ente, senza ulteriori precisazioni; trattandosi di attività cui indubbiamente partecipano sia le strutture burocratiche comunali sia gli organi di indirizzo politico amministrativo, non è possibile sostenere, nel silenzio della legge, oltre la tipizzazione oggettiva delle condotte (pacifica) anche una tipizzazione soggettiva delle medesime, ritenendo che si sarebbe in presenza di condotte illegittime proprie solo di una particolare categoria di soggetti (i membri del consiglio comunale). Si ritiene pertanto di dare continuità ad altro e più motivato orientamento che, anche alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), non ravvisa ostacoli di sorta acchè la sanzione di cui all art. 20 comma 7 del TUSP venga irrogata, a fronte della mancata adozione del piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipate comunali, anche ai funzionari e ai dirigenti comunali che, nell esercizio delle loro funzioni, abbiano concorso a determinare con il loro operato la mancata (tempestiva) adozione di tale atto (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021).