Corte di Cassazione, sentenza n 12321 del 14 aprile 2022
In punto di diritto la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico e, a tal fine, non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. n. 22200 del 2010; Cass. n. 15826 del 2010; Cass. n. 2968 del 1982; più di recente, Cass. n. 15353 del 2012); anzi, anche laddove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale, il giudice civile deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011; cfr. Cass. SS.UU. n. 18923 del 2021) e la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 23612 del 2004; Cass. n. 4493 del 2010). La giurisprudenza appena richiamata è sufficiente ad affermare l’infondatezza del sesto motivo di gravame, con cui ci si lamentava che il provvedimento di licenziamento non poteva essere adottato sulla base di una sentenza penale che era stata impugnata
per