Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 435 del 7 aprile 2022
L’impedimento di salute della parte è giuridicamente irrilevante non già avuto riguardo, in concreto, al tipo di patologia e al contenuto del certificato medico (come afferma il Tar), ma, in radice, perché il termine processuale per l’opposizione al decreto monocratico è un termine di decadenza, che non può per legge subire nessuna sospensione o interruzione per ragioni soggettive.
Ai sensi dell’art. 2966 c.c. la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge. Come noto, il codice civile non prevede cause di sospensione o interruzione della decadenza. La decadenza si verifica a prescindere da impedimenti soggettivi della parte, che invece rilevano, in casi tassativi, in relazione al diverso istituto della prescrizione.
Non compete, pertanto, al giudice amministrativo, valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato medico, o la natura dell’impedimento di salute, se invocati per ottenere una rimessione in termini dopo una decadenza legale, perché in radice la legge non consente che il termine di decadenza possa essere interrotto o sospeso.
Laddove la legge voglia derogare a tale regola generale, lo fa espressamente, con norma primaria ad hoc, come accade con le leggi che eccezionalmente sospendono in via generalizzata i termini processuali in occasione di eventi calamitosi (da ultimo, in occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19, per un periodo limitato nel corso dell’anno 2020).
Nell’ambito del processo amministrativo, l’impedimento di salute della parte o del difensore possono giustificare solo il differimento di termini che non sono dichiarati dalla legge perentori e dunque non sono imposti a pena di decadenza, ad es. il differimento dell’udienza di discussione, ovvero di termini di decadenza fissati dal giudice per adempimenti richiesti alle parti, perché l’autorità che ha il potere di fissare un termine di decadenza ha anche il potere di consentire deroghe ad esso. E solo a tali fini (il rinvio dell’udienza per impedimento di salute della parte o del suo difensore, o il differimento di adempimenti imposti dal giudice), compete al giudice valutare la natura dell’impedimento e la autenticità o attendibilità del certificato che lo attesti