ANAC, deliberazione n. 184 del 2022
Anac contesta all’Ateneo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni, tenuto conto che tale deroga dovrebbe essere riferita ai casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. Tali presupposti non ricorrono negli affidamenti considerati e nei settori indicati: le situazioni di urgenza prospettate dall’Ateneo si possono ricondurre alle situazioni di incuria e carenze manutentive protrattesi nel corso degli anni, non strettamente collegate all’emergenza Covid, così come richiesto dalla citata normativa.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, poi, sostiene che – anche a voler ammettere l’applicazione del regime derogatorio in esame – non risultano esserci i presupposti per l’operatività degli affidamenti diretti operati, tenuto conto che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere nel rispetto dall’applicazione dei principi derivanti dalla direttiva 2014/24.
Ne consegue che – per quanto attiene alla scelta della procedura – non può ritenersi operante il richiamato regime di deroga, prospettandosi la necessità del rispetto delle procedure concorsuali ordinarie previsto dalla normativa europea della legislazione nazionale.