Il tariffario della libera professione si concorda, non si può imporre

Corte di Cassazione, ordinanza n 8779 del 17 marzo 2022


L’art. 1 I. 3 agosto 2007, n. 120 prevede, all’art. 1, comma 4, lett. c), tra le modalità di gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati” a tale gestione, “ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”.
E’, pertanto, necessario che il tariffario rifletta l’accordo con i professionisti coinvolti nell’attività libero-professionale intramuraria, dovendosi ritenere – alla stregua della chiara formulazione della norma – che, in materia di remunerazione e trattamento economico di tale attività, non siano consentite determinazioni unilaterali da parte dell’azienda datrice di lavoro.

Posta tale essenziale e indispensabile premessa, che definisce il punto di partenza e l’oggetto dell’indagine devoluta al giudice di merito, è da rilevare come la sentenza della Corte di appello:
(a) non abbia chiarito se la delibera (n. 1026) del Direttore Generale in data 19 dicembre 2007 avesse effettiva natura di proposta contrattuale, anziché costituire atto di unilaterale imposizione da parte dell’Azienda, emanato in difetto di accordo con i singoli professionisti, secondo l’indicazione della I. 3 agosto 2007, n. 120, ovvero e comunque rappresentasse la base negoziale su cui pervenire alla determinazione del contenuto del futuro contratto, non offrendo contributi, a tal fine, il mero richiamo alla “lettera con la quale fin dal 2005 veniva trattenuta l’IRAP” (cfr. sentenza impugnata, p. 15, secondo capoverso);
(b) abbia ritenuto “pienamente raggiunta la prova dell’intesa tra azienda e professionista anche sulla traslazione dell’imposta IRAP” (cfr. ancora p. 15, terzo capoverso) e peraltro con motivazione sommaria, che richiama bensì gli atti di causa ma del tutto genericamente, senza riferimenti agli elementi concreti e specifici in grado di fornire la dimostrazione della validità sul piano probatorio di tale conclusione, e, più in generale, non svolgendo una ricostruzione fattuale che tenesse conto della complessità della vicenda, comprensiva anche di eventuali manifestazioni di volontà o condotte di segno contrario poste in essere da parte dei medici coinvolti e della valutazione della loro eventuale rilevanza ai fini della formazione o meno di un accordo a termini di legge.

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