Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 86 del 19 aprile 2022
Come già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l’imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM), sicché è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (ex plurimis, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 76/17).
Fino al D.L. n. 146/2021, è stato anche ritenuto che il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal D.L: n. 34/2020, avesse valore solo per il futuro e dunque dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non era più soggetto alla resa del conto giudiziale (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).
Di contro, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5 quinquies del D. L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, appare evidente come l’obbligo della resa del conto giudiziale resti escluso anche per il periodo antecedente; non mutano, invece, i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile.
In caso di danno erariale, infatti, il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13330/2010 e sent. n. 14891/2010), anche dopo l’introduzione del D. L. n. 34/2020 (così, con riferimento alla figura più generale del responsabile d’imposta, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 273/2020; con specifico riguardo al gestore delle strutture ricettive, v. ex multis Sez. Giur. Toscana, sent. n. 119/2021) e, dunque, del D. L. n. 146/2021.
Egli, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell’imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate.
Pertanto, l’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.