La Cassazione ribadisce: vietati i compensi a pioggia e/o legati solo alla presenza in servizio

Corte di Cassazione, sentenza n 12268 del 14 aprile 2022

Dalla disciplina collettiva che, anche prima dell’intervento del legislatore del 2009, il sistema della produttività collettiva del Comparto Sanità, fissato dal CCNL 1 settembre 1995, articolo 47: 1) era finalizzato alla realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda, concordati annualmente, in via preventiva, dalla direzione generale con i dirigenti delle unità operative; 2) era subordinato, nella erogazione, al riscontro positivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione del raggiungimento dell’obiettivo; 3) non era distribuito «a pioggia» ma in misura differenziata in relazione all’effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente.
Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, gli articoli 46 e 47 del CCNL 1 settembre 1995 e gli articoli 4 e 38 del CCNL 7 aprile 1999 per il personale del Comparto Sanità si interpretano nel senso di non consentire la erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio.

A ciò va aggiunto che i contratti integrativi del Comparto Sanità stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs nr. 150/2009 avrebbero dovuto comunque— ai sensi dell’articolo 65, comma uno, del medesimo decreto legislativo— autonomamente adeguarsi alle disposizioni del titolo III del suddetto D.L.gs., che all’articolo 18, comma due, ha vietato la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance.

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