La quantificazione del danno all’immagine deve essere motivata e non può essere puramente simbolica

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n 208 del 22 aprile 2022


Con particolare riferimento al quantum debeatur non esistendo un criterio valevole erga omnes per la liquidazione del danno all’immagine, il riferimento non può che essere al ridetto art. 1226 c.c. che rimanda ad una valutazione in via equitativa.
Proprio come nel caso di specie dove il clamor che i comportamenti dei due Carabinieri ha generato, ha dato la stura all’indagine della Procura contabile, identificandosi per questo aspetto in un un disvalore per l’attività dell’Amministrazione come gli stessi hanno contribuito a delinearla.


Tutto ciò premesso, ritiene allora questo Collegio che la riduzione operata dal giudice di prime cure sia eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all’elevato livello di compromissione dell’immagine dell’Amministrazione della Difesa.
Da non sottovalutare che i militari delle Forze dell’ordine sono, per definizione e debito istituzionale, preposti proprio al contenimento di episodi della medesima fatta di quelli che, invece, gli odierni soggetti hanno impunemente ritenuto di porre in essere, con una ripetitività che sa di improntitudine e che merita una seria reazione dell’apparato, non foss’altro per il pieno rispetto di quanti, e sono la maggioranza, con dedizione e spirito di sacrificio onorano quotidianamente la divisa che indossano.
Affermare che “pur tenendo conto dei criteri indicati dalla Procura Regionale e pur considerando il peculiare ruolo che sono chiamati ad assolvere gli appartenenti alle forze dell’ordine, il collegio ritiene corretta una quantificazione del danno operata in via equitativa nella misura di € 500,00 per ciascuna fattispecie di reato accertata”, come fa il giudice di prime cure significa non spiegare come si è arrivati alla quantificazione del danno.

È appena il caso di ricordare che la valutazione in via equitativa viene compiuta in base ai criteri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale individuati dalla giurisprudenza a tal proposito. Criteri tutti che devono essere esplicitati onde consentire un controllo sociale anche su quel che il giudice è chiamato a fare in nome del popolo italiano.Quanto, infine, alla ricomprensione nella sorte capitale anche delle somme che avrebbero dovuto liquidarsi quale rivalutazione, l’appello di parte attrice è fondato atteso che non soltanto si opera, in tal modo, un’ulteriore riduzione dell’ammontare della sanzione (rendendolo ancora di più, se si può, puramente simbolico a fronte di un danno gravissimo), ma si svilisce anche il senso peculiare di tale istituto
Tanto premesso, l’appello del Procuratore Regionale tendente alla riforma della sentenza di prime cure deve trovare accoglimento e, per l’effetto, la stessa deve essere modificata nelle misure delle condanne, originariamente richieste, di € 8.000,00 per il P ed € 2.000,00 per l’U, oltre, per entrambi, alla rivalutazione monetaria decorrente dal 3 aprile 2019, data dell’irrevocabilità della sentenza penale da intendersi quale data del fatto qualificato dannoso, fino al deposito della presente sentenza di appello, nonché degli interessi fino all’effettivo soddisfo.

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