Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 22/QMIG
Con l’ordinanza n. 6 del 21/03/2022, il Presidente della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo l’esame e la pronuncia sulle questioni di massima sollevate dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana con l’ordinanza n. 1/2022/QMIG, concernenti i seguenti quesiti: 1) – “se al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali debbano applicarsi le disposizioni sui giudizi di conto e, in caso affermativo, se tale applicazione sia integrale o parziale; nell’ipotesi di applicazione parziale, quali disposizioni del codice di giustizia contabile siano specificamente applicabili anche con riferimento ai poteri istruttori del Giudice e del Pubblico Ministero”; …”; 3) – “se ricorra un’ipotesi di sospensione necessaria -ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c.- del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, qualora la Regione abbia proposto conflitto di attribuzione”;
La Sezioni Riunite in sede di controllo hanno illustrato che le differenze tra il giudizio di parificazione e il giudizio di conto evidenziano come manchino i presupposti per un’elaborazione, in via pretoria, di una puntuale e formalizzata procedimentalizzazione del giudizio di parificazione che valga a colmare la supposta lacunosità della risalente disciplina di cui al l r.d. n. 1214 del 1934. Ciò per la semplice ragione che il giudizio di parificazione si inserisce, sulla base della previsione costituzionale (art. 100, secondo comma, Cost.), in un rapporto dialettico, di tono costituzionale, tra Esecutivo, titolare della responsabilità della gestione delle pubbliche risorse, e Assemblea della sovranità, intestataria del potere legislativo.
Ne discende che l’esito del giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana, sia nel caso di accoglimento che di reiezione del ricorso, non osta di per sé al proseguimento del procedimento sotteso al giudizio di parificazione del consuntivo regionale per il 2020, in quanto, nel primo caso, il giudizio di parificazione reso dalla Sezione regionale di controllo rimarrà impregiudicato e, nel secondo caso, gli eventuali riflessi sul ciclo del bilancio derivanti dal prosieguo del giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione potranno, nel caso, ridondare sugli obblighi e sui contenuti di cui all’assestamento del bilancio in corso, con i vincoli ed i pregiudizi prima evidenziati.
In definitiva, il giudizio di parificazione trova collocazione nel c.d. ciclo del bilancio, ove la dimensione temporale, scandita dai parametri costituzionali, conforma il procedimento con modalità flessibili nel suo svolgersi, senza durezze formalistiche, dovendo prevalere, nella logica del Costituente, la sostanza del tempestivo realizzarsi del “riscontro eseguito”, nelle sue declinazioni di regolarità contabile e regolarità finanziaria, e dunque della più alta funzione di controllo di cui la Corte dei conti è, per Costituzione, intestataria. Non sono pertanto necessari i richiesti interventi integrativi (inibiti peraltro al titolare del potere nomofilattico, privo in radice di funzioni nomotetiche), risultando in tutto sufficiente la scarna ma lungimirante disciplina del 1934, non oggetto di riforma alcuna per decenni, a garantire il pieno, tempestivo e competente esercizio della funzione ausiliaria e certativa della Corte dei conti in sede di controllo.