L’Antitrust blocca l’adesione ad ASMEL di un Comune (dopo 3 anni)

AGCM, provvedimento n. AS1829


Un Comune aveva deciso di aderire ad Asmel consortile s.c. a r.l. (d’ora in avanti anche solo “Asmel”) attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione societaria pari a € 1.595,50 allo scopo di conferire a detta società l’esercizio delle attività e delle funzioni di centrali di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti anche CCP). Nell’adozione di tale decisione, il Comune ha altresì preso atto che Asmel consortile opera secondo il modello dell’in house providing.

Asmel consortile è una società partecipata da 816 soci, tra cui centinaia di enti pubblici detentori di irrisorie quote di partecipazione (per lo più Comuni, qualche azienda pubblica e alcune Unioni montane e di comuni), nonché le società Asmenet soc. cons. a r.l. e Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., a loro volta partecipate da centinaia di enti pubblici.

L’ Antitrust ha ritenuto che la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 7 del 15 marzo 2019, resa nota all’Autorità il 1° febbraio 2022, viola gli articoli l’art. 5, comma 5, 38 e 39 del CCP, nonché l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP. Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, e quindi ha chiesto all’Amministrazione di comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

L’8 aprile 2022, il Comune in parola ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 marzo 2022 (Delibera n. 8/2022), con cui ha aderito alla Centrale di Committenza Area Sele Piacentini e approvato il relativo schema di convenzione, nonché copia del verbale della relativa seduta consiliare, riconoscendo che ASMEL non risponde ai modelli organizzativi richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016 per le centrali uniche di committenza.

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