IMU e coniugi con due residenze: la Corte Costituzionale ci ripensa. “Colpa” del MEF?

Corte Costituzionale – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 107

Aggiornamento del 13/10/2022: https://iusmanagement.org/2022/10/13/e-incostituzionale-la-norma-in-materia-di-imu-e-di-coniugi-residenti-in-due-comuni-differenti/


La Corte Costituzionale, con ordinanza 28 aprile 2022 (le date sono importanti), n. 107, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.

In particolare l’art. 13 prevede che, ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU), «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Le questioni erano state prospettate nel presupposto interpretativo che «entrambe le norme […] secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta [ICI e IMU] per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali», salva la prova della separazione legale o divorzio;

Tale pronuncia, di sostanziale rigetto, giunge alquanto inaspettata. Infatti poco tempo fa, con un comunicato del 24 marzo 2022, la stessa Corte Costituzionale aveva fatto sapere che aveva deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13 citato. In particolare, la Corte dubita(va) della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

Il comunicato sembrava preludere ad una sicura dichiarazione di incostituzionalità della norma, poichè il giudice remittente era stavolta lo stesso che doveva giudicare le legittimità della norma in questione.

Vi è da dire, però, che a distanza di pochi giorni (il 20 aprile 2022), il MEF rispondeva alla interrogazione parlamentare n 5-07902 sulla “Disciplina dell’IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare”, con la quale interrogazione si chiedevano chiarimenti sulla esenzione dall’IMU per i coniugi con doppia residenza.

Sinteticamente l’interrogazione enunciava quanto segue:

  • l’art 5-decies del DL n 146/2021 modificando il comma 741 dell’art 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare»;
  • la disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa al DL, ha inteso superare l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell’esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame;
  • i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di cassazione;
  • con comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione (recte: Corte Costituzionale) ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.

Il MEF, in merito alla esenzione dall’IMU nel caso di coniugi con doppia residenza e quindi doppia abitazione, ha precisato che:

  • l’art 1 comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall’art 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire. Infatti la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale;
  • con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso». 

Il MEF ha specificato che, sulla base di questo indirizzo interpretativo, si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all’anno d’imposta 2021.

Nella risposta alla interrogazione il MEF concludeva evidenziando che, tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’IMU dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai comuni stessi.

Viene quindi da chiedersi se l’intervento del MEF in Parlamento, e la ventilata illegittimità dell’azione di recupero dell’imposta per gli anni 2017-2021, non abbia indotto la Corte Costituzionale a più miti consigli, al fine di evitare di perdere il gettito fiscale dell’azione di accertamento, proprio in questo momento storico di difficoltà economico-finanziaria.

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