Le attività extra del docente a tempo pieno, comporta la restituzione dei compensi e dell’indennità di tempo pieno

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 221 del 16 maggio 2022

La vicenda trae origine dall’esercizio di attività extraistituzionale svolta dalla docente, in violazione degli obblighi di informativa e della preventiva autorizzazione. Nell’arco di sei anni (2011-2016), la predetta avrebbe intrattenuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società X S.p.A., e percepito compensi complessivi per € 114.135,03 (calcolati al netto delle trattenute Irpef, ma al lordo delle trattenute contributive). Secondo la tesi del Procuratore regionale, le consulenze rese avrebbero in realtà integrato l’esercizio continuativo di attività professionale, dolosamente taciuto dal docente all’Ateneo di appartenenza, incompatibile con il regime universitario del tempo pieno. Oltre al danno per l’omesso riversamento dei compensi percepiti aliunde, la domanda risarcitoria ha investito anche le differenze retributive tra il trattamento economico del tempo definito e quello del tempo pieno, relativamente a tutti gli anni oggetto di contestazione (€ 74.523,05), delle quali i primi giudici hanno riconosciuto la piena fondatezza. L’importo complessivo per cui v’è condanna risulta pari a € 188.658,08. 

La giurisprudenza ha chiarito che il “doloso occultamento” nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II centr. app. n. 592 del 2014; n. 1094 del 2015; più di recente, ex pluribus, n. 77 del 12.03.2019)]. In quest’ottica, si è posto in rilievo che la condotta in esame deve concretizzarsi in un quid pluris rispetto a quella integrante l’illecito contestato, e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso. In particolare, SENT. 221/2022 14 sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2030), e penale (Cass. pen. 27 luglio 2012 n. 30798), nonché da orientamenti consolidati di questa Corte (vedasi Sez. App. Sicilia n. 198/2012; Sez. III centr. app. n. 345/2016; Sez. II centr. app. n. 724/2018), l’occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. Orbene, nel caso di specie, è provato e non contestato che la docente abbia esercitato attività extraistituzionale senza la prescritta autorizzazione e, comunque, in assenza della preventiva istanza, sì da potersi ritenere che la stessa abbia consapevolmente omesso di informare l’Ateneo di appartenenza circa la natura e la tipologia di prestazioni rese in favore di soggetti terzi.

Come rilevato in primo grado e confermato dagli approdi giurisprudenziali anche di questa Sezione (cfr. Sez. II centr. app. n. 369/2021), le deroghe introdotte con la Legge Gelmini non possono che essere di stretta interpretazione, proprio in quanto rappresentano eccezioni al divieto generale di svolgimento delle attività extraistituzionali da parte del docente universitario, e devono trovare giustificazione “nell’interesse generale di utilizzare le conoscenze tecnico-professionali dei professori esperti nei diversi settori della scienza e della ricerca, con l’evidente conseguenza che non può rientrare nel regime derogatorio qualsiasi attività, ma soltanto quella rispetto alla quale sia funzionale la qualificazione di docente esperto nel proprio campo disciplinare” (in termini Sez. II centr. app. n. 369/2021 cit.). Pertanto, l’espressione “attività di collaborazione scientifica e di consulenza” deve essere interpretata in chiave restrittiva, non essendo consentita qualsiasi attività di “consulenza” esterna, bensì soltanto quella di carattere “scientifico”, ossia tale da involgere peculiari conoscenze e competenze maturate a un livello di altissima specializzazione nella materia, e, comunque, non finalizzata alla soluzione di situazioni concrete.

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